La direttiva europea sul Copyright: il testo completo
Written by Broadway Communications on 26/03/2019
E’ stata approvata dal parlamento europeo con
348 voti a favore, 274 no e 36 astenuti la riforma del copyright (direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
COM/2016/0593 final – 2016/0280 (COD) ). Ecco il testo completo in italiano:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l’agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.
2.Salvo i casi di cui all’articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
(1)”organismo di ricerca”: un’università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:
(a)senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o
(b)con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro,
in modo che non sia possibile l’accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un’impresa che esercita un’influenza determinante su tale organismo;
(2)”estrazione di testo e di dati” (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata dei testi e dei dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni quali modelli, tendenze e correlazioni;
(3)”istituto di tutela del patrimonio culturale”: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;
(4)”pubblicazione di carattere giornalistico”: la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL’AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
Articolo 3
Estrazione di testo e di dati
1.Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.
2.Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.
3.I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
4.Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.
Articolo 4
Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere
1.Gli Stati membri dispongono un’eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l’utilizzo:
(a)avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;
(b)sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile.
2.Gli Stati membri possono prevedere che l’eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un’adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.
3.L’utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l’istituto di istruzione.
4.Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell’utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.
Articolo 5
Conservazione del patrimonio culturale
Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.
Articolo 6
Disposizioni comuni
L’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio
Articolo 7
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale
1.Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a condizione che:
(a)l’organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;
(b)sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;
(c)tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l’applicazione della licenza a tali opere o materiale.
2.Un’opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l’intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.
In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un’opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un’intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.
3.Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:
(a)la definizione delle opere o altro materiale come “fuori commercio”;
(b)la licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;
(c)la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c),
anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.
4.Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:
(a)le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;
(b)in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero
(c)è stabilito l’istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).
5.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).
Articolo 8
Utilizzi transfrontalieri
1.Le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 possono essere utilizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente alle condizioni previste dalla licenza in tutti gli Stati membri.
2.Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l’opposizione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l’intera durata di quest’ultima.
3.Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.
Articolo 9
Dialogo fra i portatori di interessi
Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all’articolo 7, paragrafo 1, garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all’occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.
CAPO 2
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
Articolo 10
Meccanismo di negoziazione
Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell’assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli accordi.
Entro il [data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell’organismo di cui al paragrafo 1.
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D’AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
Articolo 11
Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale
1.Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.
2.I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
3.Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.
4.I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l’uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.
Articolo 12
Richieste di equo compenso
Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l’editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell’opera in virtù di un’eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
Articolo 13
Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti
1.I prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.
2.Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.
3.Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l’uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale
Articolo 14
Obbligo di trasparenza
1.Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.
2.L’obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello adeguato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l’onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell’opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l’obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.
3.Gli Stati membri possono decidere che l’obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell’autore o dell’artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell’opera o esecuzione.
4.Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE.
Articolo 15
Meccanismo di adeguamento contrattuale
Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
Articolo 16
Meccanismo di risoluzione delle controversie
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all’obbligo di trasparenza ai sensi dell’articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 15 possano essere oggetto di un’apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Modifiche di altre direttive
1.La direttiva 96/9/CE è così modificata:
(a)all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) allorché l’impiego ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];”;
(b)all’articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) qualora si tratti di un’estrazione per finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste direttiva [presente direttiva];”.
2.La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
(a)all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];”;
(b)all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“b) allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];”;
(c)all’articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
“e) esaminare l’impatto del recepimento della direttiva [presente direttiva] sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;
f) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull’applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva [presente direttiva];
g) discutere di qualunque altro problema conseguente all’applicazione della direttiva [presente direttiva].”.
Articolo 18
Applicazione nel tempo
1.La presente direttiva si applica a tutte le opere e altro materiale protetti dalla legislazione degli Stati membri nel settore del diritto d’autore al [data citata all’articolo 21, paragrafo 1] o in data successiva.
2.Le disposizioni di cui all’articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all’articolo 21, paragrafo 1].
3.La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del [data citata all’articolo 21, paragrafo 1].
Articolo 19
Disposizione transitoria
Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 14 a decorrere dal [un anno dopo la data di cui all’articolo 21, paragrafo 1].
Articolo 20
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Articolo 21
Recepimento
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dall’entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 22
Riesame
1.Non prima del [cinque anni dopo la data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.
2.Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente(1)COM(2015) 192 final.(2)COM(2015) 626 final.(3)COM(2015) 627 final.(4)COM(2016) 594 final.(5)COM(2016) 595 final.(6)COM(2016) 596 final.(7)Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).(8)Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).(9)Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).(10)Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).(11)Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).(12)
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).(13)
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).(14)COM(2016) 287 final.(15)COM(2012) 789 final.(16)COM(2015) 215 final.(17)Si tratta, rispettivamente, dell’eccezione per l’illustrazione a fini didattici e di ricerca (per quanto riguarda l’estrazione di testo e di dati) e per atti di riproduzione specifici (per quanto riguarda la conservazione).(18)La relazione sulle risposte ricevute nel quadro della consultazione è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf (19)I primi risultati sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries (20)Studio sull’applicazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm ; Studio sul quadro giuridico per l’estrazione di testo e di dati: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf ; Studio sul diritto di messa a disposizione e sul suo rapporto con il diritto di riproduzione nelle trasmissioni transfrontaliere in digitale: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf ; Studio sulla remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) per l’uso delle loro opere e la fissazione delle loro esecuzioni: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations ; Studio sulla remunerazione degli autori di libri e riviste scientifiche, dei traduttori, dei giornalisti e degli artisti visivi per l’utilizzo delle loro opere: [inserire il riferimento al link – di prossima pubblicazione](21)Studio di valutazione dell’impatto economico dell’adeguamento di talune limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’UE: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131001-study_en.pdf e Studio di valutazione dell’impatto economico dell’adeguamento di talune limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’UE – Analisi di scelte strategiche specifiche: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-limitations-economic-impacts-study_en.pdf (22)[Aggiungere il link alla valutazione d’impatto e alla sintesi](23)[Aggiungere il link al parere del comitato](24)GU C , , pag. .(25)GU C , , pag. .(26)COM(2015) 626 final.(27)Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).(28)Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).(29)Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).(30)Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).(31)Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).(32)Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).(33)Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).(34)Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).(35)Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva è abrogata con effetto dal 25 maggio 2018 ed è sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).(36)Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, “direttiva e-privacy”.(37)GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.